Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 19/02/2007

2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato E al presente decreto ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 11.

c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera

a)

d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b), nonchè le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all'art. 1117 del codice civile, va, altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.

2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unità immobiliare, sia effettuato più di un intervento fra quelli per i quali è possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al comma 1, lettera a), può avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

Art. 5 -Attestato di certificazione e di qualificazione energetica

1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.

2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell'attestato di certificazione energetica è prodotto l'attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conforme- mente allo schema riportato all'allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.

3 . Per gli interventi di cui all'art. 1, i calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all'allegato I, del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni .

4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all'allegato B al presente decreto.

Art. 6 - Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

1. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 2, l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle all'allegato C al presente decreto.

Art. 7 - Asseverazione degli interventi sull'involucro di edifici esistenti

1. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 3, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato D al presente decreto.

2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sul rispetto degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Art. 8 - Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari

1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'art. 1, comma 4, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:

a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;

b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;

c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato;

d) che l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere a) e c), può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Art. 9 - Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera

a), specifica che:

a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.

2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti ulteriori specificazioni:

a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;

c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

3. Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, anche la tra- sformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E' escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Art. 10 - Cumulabilità

1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5.

2. L'incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da regioni, province e comuni.

Art. 11 - Monitoraggio e comunicazione dei risultati

1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, l'ENEA elabora le informazioni contenute nei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, e trasmette entro il 31 dicembre 2008 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.

Roma, 19 febbraio 2007 p. Il Ministro dell'economia e delle finanze: Visco Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani AllegatI A, B, C, D, E ----> Allegato A Allegat o B Allegat o C Allegato D Allegato E

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional